Sentenza 35/1992 (ECLI:IT:COST:1992:35)
Massima numero 17966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 35/92 D. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - SOTTOSCRIZIONE DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DA PARTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 35/92 D. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - SOTTOSCRIZIONE DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DA PARTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma regionale siciliana che - in deroga all'art. 2247 cod. civ. - dispone la costituzione di una societa' finanziaria con capitale interamente sottoscritto dalla Regione, non viola il limite del "diritto privato", cui e' assoggettata la legislazione regionale, sia in quanto non tocca la sfera dei rapporti tra soggetti privati ma regola un aspetto (la sottoscrizione iniziale del capitale societario) inerente ai rapporti tra regione e societa' privata che connotano in modo essenziale la strumentalita' di quest'ultima rispetto alla prima; sia in quanto non contrasta con alcun principio civilistico della legislazione statale, tale non potendosi ritenere il divieto di costituzione di societa' unipersonali, al cui superamento e' orientata l'evoluzione normativa a livello comunitario (direttiva CEE 89/667, artt. 2 e 6) e di legislazione attuativa (artt. 1, comma secondo, L. n. 218 del 1990, e 6, decr, legisl. n. 356 del 1990). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma secondo, L. reg. 19 giugno 1991 n. 39).
La norma regionale siciliana che - in deroga all'art. 2247 cod. civ. - dispone la costituzione di una societa' finanziaria con capitale interamente sottoscritto dalla Regione, non viola il limite del "diritto privato", cui e' assoggettata la legislazione regionale, sia in quanto non tocca la sfera dei rapporti tra soggetti privati ma regola un aspetto (la sottoscrizione iniziale del capitale societario) inerente ai rapporti tra regione e societa' privata che connotano in modo essenziale la strumentalita' di quest'ultima rispetto alla prima; sia in quanto non contrasta con alcun principio civilistico della legislazione statale, tale non potendosi ritenere il divieto di costituzione di societa' unipersonali, al cui superamento e' orientata l'evoluzione normativa a livello comunitario (direttiva CEE 89/667, artt. 2 e 6) e di legislazione attuativa (artt. 1, comma secondo, L. n. 218 del 1990, e 6, decr, legisl. n. 356 del 1990). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma secondo, L. reg. 19 giugno 1991 n. 39).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte