Sentenza 35/1992 (ECLI:IT:COST:1992:35)
Massima numero 17969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 35/92 G. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - NOMINA DI UN DIRETTORE GENERALE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' PRIMA DELLA COSTITUZIONE DI ESSA - VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 35/92 G. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - NOMINA DI UN DIRETTORE GENERALE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' PRIMA DELLA COSTITUZIONE DI ESSA - VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5, comma terzo, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto non prevede la nomina del direttore generale di una societa' finanziaria regionale prima della stessa costituzione di essa - e' in contrasto con il principio del diritto societario attinente all'autonomia organizzativa della societa' e, in particolare, con il rilievo che i poteri del direttore generale non possono non derivare dall'atto costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
L'art. 5, comma terzo, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto non prevede la nomina del direttore generale di una societa' finanziaria regionale prima della stessa costituzione di essa - e' in contrasto con il principio del diritto societario attinente all'autonomia organizzativa della societa' e, in particolare, con il rilievo che i poteri del direttore generale non possono non derivare dall'atto costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte