Sentenza 35/1992 (ECLI:IT:COST:1992:35)
Massima numero 17970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 35/92 H. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEI POTERI DI REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETA', ANCHE SE NON NOMINATI DALLA REGIONE - VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 35/92 H. REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONI AZIONARIE - SOCIETA' FINANZIARIE REGIONALI - PREVISTA COSTITUZIONE DELLA "FINSICILIA S.P.A." - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEI POTERI DI REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETA', ANCHE SE NON NOMINATI DALLA REGIONE - VIOLAZIONE DEL LIMITE DEL "DIRITTO PRIVATO" IMPOSTO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6, comma quinto, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto prevede che la Regione possa disporre la revoca e la sostituzione degli amministratori e dei sindaci di una societa' finanziaria regionale, senza limitare tale potere agli amministratori e sindaci nominati dalla Regione stessa, si pone in contrasto con l'art. 2458, comma secondo, cod. civ., che tale limitazione impone all'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
L'art. 6, comma quinto, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto prevede che la Regione possa disporre la revoca e la sostituzione degli amministratori e dei sindaci di una societa' finanziaria regionale, senza limitare tale potere agli amministratori e sindaci nominati dalla Regione stessa, si pone in contrasto con l'art. 2458, comma secondo, cod. civ., che tale limitazione impone all'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte