Sentenza 36/1992 (ECLI:IT:COST:1992:36)
Massima numero 18094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 36/92 B. MINORI - INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE - INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI STESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE NELLE MATERIE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 36/92 B. MINORI - INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE - INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI STESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PRIMARIA DELLE PROVINCE NELLE MATERIE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Per le stesse ragioni per cui sono state ritenute non fondate (ved. massima A) le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, vanno respinte le censure mosse dalle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano alla disciplina contenuta nell'art. 2, commi da 1 a 5, e 7, della medesima legge, in cui si individuano potenziali destinatari dei contributi (comuni, province e loro consorzi, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro), si stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi e si istituisce la commissione cui spetta di formulare i criteri e la proposta per la loro ripartizione e concessione. Anche queste disposizioni, infatti, pur incidendo su materie di competenza delle Province, sono collegate, e trovano giustificazione, nella natura statale e nel carattere aggiuntivo del fondo istituito e dei connessi interventi, ne' al riguardo vale far richiamo all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (contenente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) dove si prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni, non certo assimilabili al fondo e agli interventi aggiuntivi previsti dalla legge in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 5 e 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonche' all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 Cost.).
Per le stesse ragioni per cui sono state ritenute non fondate (ved. massima A) le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, vanno respinte le censure mosse dalle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano alla disciplina contenuta nell'art. 2, commi da 1 a 5, e 7, della medesima legge, in cui si individuano potenziali destinatari dei contributi (comuni, province e loro consorzi, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro), si stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi e si istituisce la commissione cui spetta di formulare i criteri e la proposta per la loro ripartizione e concessione. Anche queste disposizioni, infatti, pur incidendo su materie di competenza delle Province, sono collegate, e trovano giustificazione, nella natura statale e nel carattere aggiuntivo del fondo istituito e dei connessi interventi, ne' al riguardo vale far richiamo all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (contenente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) dove si prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni, non certo assimilabili al fondo e agli interventi aggiuntivi previsti dalla legge in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 5 e 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonche' all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5