Sentenza 36/1992 (ECLI:IT:COST:1992:36)
Massima numero 18095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18091  18094  18125


Titolo
SENT. 36/92 C. MINORI - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE - EROGAZIONE, A FAVORE DI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI, DI CONTRIBUTI RELATIVI AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE - MANCATA PREVISIONE, IN RELAZIONE ALLE INIZIATIVE DA PROMUOVERSI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO, DELLA PARTECIPAZIONE DELLE STESSE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE FRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano dal procedimento per la concessione dei contributi relativi ad iniziative assistenziali in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose, da attivarsi o gia' attivate, in base alla legge 19 luglio 1991, n. 216, nell'ambito dei territori provinciali, si pone in contrasto con il principio di collaborazione fra Stato, Regioni e Province autonome, dal momento che nella fattispecie ricorrono interessi eterogenei alla cui composizione provvede l'istituto della intesa, riferibili a soggetti tutti di rilievo costituzionale, riassumibili, per lo Stato, nell'intento prioritario di contrastare l'aggravarsi del fenomeno della delinquenza minorile, e, per le Province, nell'esigenza di partecipare alla definizione di interventi che incidano su materie di propria competenza. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui affida al solo Ministro dell'interno il potere di disporre i finanziamenti consentiti dalla stessa legge, senza prevedere la una preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove si tratti di sostegno a interventi realizzati o da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori provinciali. - Sul principio di collaborazione fra Stato e Regioni v. S. nn. 286/1985, 747/1988, 337/1989, 125/1990 e 351/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

Altri parametri e norme interposte