Sentenza 36/1992 (ECLI:IT:COST:1992:36)
Massima numero 18125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 36/92 D. MINORI - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE - PREVISTA CONCESSIONE, AI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO, ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE IN USO GRATUITO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE - DENUNCIATA MENOMAZIONE DEI POTERI STATUTARIAMENTE SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI PROPRI BENI - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 36/92 D. MINORI - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE - PREVISTA CONCESSIONE, AI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO, ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE IN USO GRATUITO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORI - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE - DENUNCIATA MENOMAZIONE DEI POTERI STATUTARIAMENTE SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI PROPRI BENI - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilita' che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attivita' assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilita' comprende anche la possibilita' di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalita' ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalita' per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.
La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilita' che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attivita' assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilita' comprende anche la possibilita' di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalita' ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalita' per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
Altri parametri e norme interposte