Sentenza 37/1992 (ECLI:IT:COST:1992:37)
Massima numero 18058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 37/92 A. FORZE ARMATE - "ENTE" - NOZIONE NELL'ORDINAMENTO MILITARE - UNITA' ORGANICAMENTE COSTITUITE - RIFLESSI IN CAMPO DISCIPLINARE.
SENT. 37/92 A. FORZE ARMATE - "ENTE" - NOZIONE NELL'ORDINAMENTO MILITARE - UNITA' ORGANICAMENTE COSTITUITE - RIFLESSI IN CAMPO DISCIPLINARE.
Testo
Nell'ordinamento militare "ente" e' qualsiasi unita' o servizio organicamente costituito e sottoposto al comando o alla direzione di un ufficiale ad esso preposto, che sia dotato di autonomia nel campo dei rapporti di impiego, nel campo logistico, in quello tecnico e amministrativo. Sotto il profilo disciplinare, l'ufficiale preposto a tali unita', cioe' il comandante di corpo, e' l'autorita' legittimata a decidere sull'infrazione (con l'ausilio di una commissione nel caso degli illeciti piu' gravi) e ad infliggere l'eventuale punizione.
Nell'ordinamento militare "ente" e' qualsiasi unita' o servizio organicamente costituito e sottoposto al comando o alla direzione di un ufficiale ad esso preposto, che sia dotato di autonomia nel campo dei rapporti di impiego, nel campo logistico, in quello tecnico e amministrativo. Sotto il profilo disciplinare, l'ufficiale preposto a tali unita', cioe' il comandante di corpo, e' l'autorita' legittimata a decidere sull'infrazione (con l'ausilio di una commissione nel caso degli illeciti piu' gravi) e ad infliggere l'eventuale punizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte