Sentenza 37/1992 (ECLI:IT:COST:1992:37)
Massima numero 18060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18058  18059


Titolo
SENT. 37/92 C. FORZE ARMATE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DIFENSORE APPARTENENTE AD ENTE DIVERSO DA QUELLO DELL'INCOLPATO - PRECLUSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA - INCIDENZA SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO PER SUBORDINAZIONE GERARCHICA DEL DIFENSORE E POSSIBILITA' DI PRESSIONI AMBIENTALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La preclusione, per il militare sottoposto a procedimento disciplinare, della possibilita' di scegliersi un difensore al di fuori dell'"ente" (v. massima A) di appartenenza costituisce una limitazione palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare struttura delle unita' organizzative militari, degli interessi coinvolti nel procedimento e della natura delle sanzioni irrogabili. Il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore - e, in particolare, quello rispetto al comandante del corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano rilevato l'infrazione - puo' esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne, specie quando la natura dell'infrazione contestata e' tale da comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare incolpato e i restanti componenti dell'"ente" di appartenenza. Pertanto la facolta' di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di appartenenza dell'accusato, ora esclusa dal legislatore, potrebbe costituire, invece, un mezzo per garantire il raggiungimento effettivo del fine di assicurare, al sottoposto a procedimento disciplinare, una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne (v. massima B). Conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facolta' di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte