Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2021; Decisione del
06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Sostegno della collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Sostegno della collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - perché non contiene una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con il parametro evocato e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. La doglianza statale appare, sul punto, lacunosa oltre che di non agevole comprensione, perché non spiega in cosa consisterebbe la lesione dedotta e, in particolare, in quale aspetto debba ravvisarsi la lamentata diversità di caratteristiche dei soggetti in questione rispetto alla disciplina del codice del terzo settore. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2021, n. 88 del 2021, n. 42 del 2021, n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 197 del 2017).
È dichiarata inammissibile - perché non contiene una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con il parametro evocato e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. La doglianza statale appare, sul punto, lacunosa oltre che di non agevole comprensione, perché non spiega in cosa consisterebbe la lesione dedotta e, in particolare, in quale aspetto debba ravvisarsi la lamentata diversità di caratteristiche dei soggetti in questione rispetto alla disciplina del codice del terzo settore. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2021, n. 88 del 2021, n. 42 del 2021, n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 197 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte