Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18013  18014  18015  18016  18017  18018  18019  18020  18021


Titolo
SENT. 38/92 A. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - LEGGE ISTITUTIVA - APPLICABILITA' DI ESSA ALLE PROVINCE AUTONOME - POSSIBILITA' DI DEDURRE, IN VIA INTERPRETATIVA, L'IRRIFERIBILITA' DI SINGOLE DISPOSIZIONI A CAMPI RISERVATI ALLE REGIONI O ALLE PROVINCE AUTONOME.

Testo
In mancanza di indicazioni contrarie nel testo normativo e nei lavori preparatori, la L. n. 186 del 1991 - istitutiva del CIPET - va ritenuta in linea generale applicabile alle Province autonome, delle quali e' espressamente contemplata la partecipazione consultiva ai lavori del Comitato (art. 1, comma quarto); restando salva, comunque, la possibilita' di dedurre in via interpretativa che singole disposizioni non si riferiscono a campi riservati alle competenze delle Regioni o delle Province autonome. - sugli 'standards' di applicabilita' delle leggi statali alle Regioni o alle Province autonome, v. S. nn. 210/1987 e 433/1987, 1000/1988, 372/1989, 49/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte