Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18012  18014  18015  18016  18017  18018  18019  18020  18021


Titolo
SENT. 38/92 B. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER COORDINARE LA PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE CON QUELLA ECONOMICA GENERALE - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare la programmazione del settore trasporto, ad esso affidata, con quella economica generale, affidata al CIPE, costituisce una forma di raccordo fra due organi statali - l'uno operante nell'ambito dell'altro - e fra le rispettive competenze, onde dalla sua previsione non puo' derivare alcuna lesione dell'autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. a, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte