Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18012  18013  18015  18016  18017  18018  18019  18020  18021


Titolo
SENT. 38/92 C. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER COORDINARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E L'AZIONE DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE, NONCHE' PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti, concerne procedure e strutture organizzative di amministrazioni ed enti pubblici sottoposti alle competenze statali, e non quelle delle amministrazioni e degli enti dipendenti dalle Province autonome, onde la previsione del potere medesimo non puo' ritenersi lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte