Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 C. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER COORDINARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E L'AZIONE DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE, NONCHE' PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 38/92 C. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER COORDINARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E L'AZIONE DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE, NONCHE' PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti, concerne procedure e strutture organizzative di amministrazioni ed enti pubblici sottoposti alle competenze statali, e non quelle delle amministrazioni e degli enti dipendenti dalle Province autonome, onde la previsione del potere medesimo non puo' ritenersi lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti, concerne procedure e strutture organizzative di amministrazioni ed enti pubblici sottoposti alle competenze statali, e non quelle delle amministrazioni e degli enti dipendenti dalle Province autonome, onde la previsione del potere medesimo non puo' ritenersi lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte