Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18012  18013  18014  18016  18017  18018  18019  18020  18021


Titolo
SENT. 38/92 D. FONTI DEL DIRITTO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - INDEROGABILITA' DA PARTE DELLE LEGGI ORDINARIE - APPLICABILITA' PUR IN MANCANZA DI ESPRESSO RICHIAMO LEGISLATIVO (SALVO ESPRESSE INDICAZIONI IN SENSO CONTRARIO).

Testo
Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e, nella specie, l'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, il quale prevede che gli interventi statali in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi siano determinati in base ad intesa con la Provincia autonoma interessata) non possono essere derogate dal legislatore ordinario e devono ritenersi applicabili pur nel silenzio della legge, essendo implicito il rispetto di esse ogni volta che non sia espressa una chiara ed esplicita volonta' in senso contrario. - da ultimo, S. nn. 224/1990 e 483/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 20