Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 E. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE RELATIVI AI "PROGETTI INTEGRATI" NEL SETTORE DEL TRASPORTO - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 38/92 E. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE RELATIVI AI "PROGETTI INTEGRATI" NEL SETTORE DEL TRASPORTO - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Le direttive per le definizione degli schemi di convenzione relativi ai "progetti integrati" nel settore del trasporto - in quanto costituiscono, al pari di questi ultimo, un mezzo indispensabile per l'attuazione degli obiettivi del Piano generale dei trasporti - devono sottostare alle stesse regole di formazione previste per il Piano generale. Deve percio' ritenersi che, ove le misure di coordinamento interessino le competenze attribuite in via esclusiva alle Province autonome, la loro determinazione - in conformita' all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984 ed all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974 - non possa prescindere dall'intesa con le Province medesime, in tal senso dovendo interpretarsi, a tutela delle competenze provinciali, la norma che prevede l'emanazione delle suddette direttive da parte del CIPET "nel rispetto dell'autonomia delle regioni". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. c, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. massima precedente.
Le direttive per le definizione degli schemi di convenzione relativi ai "progetti integrati" nel settore del trasporto - in quanto costituiscono, al pari di questi ultimo, un mezzo indispensabile per l'attuazione degli obiettivi del Piano generale dei trasporti - devono sottostare alle stesse regole di formazione previste per il Piano generale. Deve percio' ritenersi che, ove le misure di coordinamento interessino le competenze attribuite in via esclusiva alle Province autonome, la loro determinazione - in conformita' all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984 ed all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974 - non possa prescindere dall'intesa con le Province medesime, in tal senso dovendo interpretarsi, a tutela delle competenze provinciali, la norma che prevede l'emanazione delle suddette direttive da parte del CIPET "nel rispetto dell'autonomia delle regioni". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. c, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte