Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 F. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - AGGIORNAMENTI TRIENNALI DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 38/92 F. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - AGGIORNAMENTI TRIENNALI DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte, gli aggiornamenti del Piano generale dei trasporti, allorche' coinvolgano profili di specifico interesse delle Province autonome, devono essere determinati d'intesa con esse, in base sia alle norme di attuazione dello Statuto speciale (e, in particolare, all'art. 20, d.P.R. n. 381 del 1974) che all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984; pertanto, in assenza di indicazioni espressamente contrarie a tale speciale disciplina, deve ritenersi che la norma che attribuisce al CIPET il potere di deliberare gli aggiornamenti con cadenza triennale, riservando alle regioni la piu' tenue forma di cooperazione costituita dal parere, non si riferisce alle Province autonome, cui resta applicabile la diversa procedura dell'intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. i, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. O. n. 524/1988.
Come gia' affermato dalla Corte, gli aggiornamenti del Piano generale dei trasporti, allorche' coinvolgano profili di specifico interesse delle Province autonome, devono essere determinati d'intesa con esse, in base sia alle norme di attuazione dello Statuto speciale (e, in particolare, all'art. 20, d.P.R. n. 381 del 1974) che all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984; pertanto, in assenza di indicazioni espressamente contrarie a tale speciale disciplina, deve ritenersi che la norma che attribuisce al CIPET il potere di deliberare gli aggiornamenti con cadenza triennale, riservando alle regioni la piu' tenue forma di cooperazione costituita dal parere, non si riferisce alle Province autonome, cui resta applicabile la diversa procedura dell'intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. i, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. O. n. 524/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte