Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 G. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ADEGUAMENTO E IL COORDINAMENTO, CON IL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI, DI PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVINCE AUTONOME INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 38/92 G. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ADEGUAMENTO E IL COORDINAMENTO, CON IL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI, DI PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVINCE AUTONOME INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO - NECESSITA' DI PREVIA INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'emanazione da parte del CIPET di direttive per il coordinamento e l'adeguamento, rispetto al Piano generale dei trasporti, di piani e programmi delle Province autonome, come quelli urbanistico-territoriali e quelli sui trasporti di interesse provinciale, i quali costituiscono esercizio di competenze provinciali esclusive, non puo' svolgersi al di fuori del modulo dell'intesa con le medesime Province, trattandosi di misure vincolanti rivolte a comporre l'esercizio di competenze primarie fra loro interferenti. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. e) ed h), della L. 4 giugno 1991, n. 186, nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'emanazione da parte del CIPET di direttive per il coordinamento e l'adeguamento, rispetto al Piano generale dei trasporti, di piani e programmi delle Province autonome, come quelli urbanistico-territoriali e quelli sui trasporti di interesse provinciale, i quali costituiscono esercizio di competenze provinciali esclusive, non puo' svolgersi al di fuori del modulo dell'intesa con le medesime Province, trattandosi di misure vincolanti rivolte a comporre l'esercizio di competenze primarie fra loro interferenti. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. e) ed h), della L. 4 giugno 1991, n. 186, nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 20