Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 H. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - PARERE CIRCA LA CONFORMITA', AL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI, DEI PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVINCE AUTONOME INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO - EFFETTI DEL PARERE NEGATIVO - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PIANI E RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, NONCHE' DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI ALLE OPERE IVI PREVISTE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/92 H. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - PARERE CIRCA LA CONFORMITA', AL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI, DEI PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVINCE AUTONOME INCIDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO - EFFETTI DEL PARERE NEGATIVO - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PIANI E RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, NONCHE' DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI ALLE OPERE IVI PREVISTE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel vigente ordine costituzionale - della cui struttura pluralistica la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e' elemento essenziale - non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo, l'efficacia di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali; sono percio' lesive delle competenze delle Province autonome le norme che dispongono la perdita di efficacia dei piani e programmi provinciali e dei relativi provvedimenti attuativi, nonche' il venir meno dei finanziamenti pubblici alle opere ivi previste, come conseguenze del parere negativo del CIPET circa la conformita' dei suddetti piani provinciali al Piano generale dei trasporti ed alle relative misure di coordinamento (la valutazione negativa di conformita' a tali atti, determinati d'intesa con le Province autonome, non potendo avere, del resto, altro effetto che di riattivare le procedure di intesa al fine di addivenire a un pronto adeguamento). Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. m, quarta e quinta proposizione, della L. 4 giugno 1991, n. 186.
Nel vigente ordine costituzionale - della cui struttura pluralistica la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e' elemento essenziale - non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo, l'efficacia di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali; sono percio' lesive delle competenze delle Province autonome le norme che dispongono la perdita di efficacia dei piani e programmi provinciali e dei relativi provvedimenti attuativi, nonche' il venir meno dei finanziamenti pubblici alle opere ivi previste, come conseguenze del parere negativo del CIPET circa la conformita' dei suddetti piani provinciali al Piano generale dei trasporti ed alle relative misure di coordinamento (la valutazione negativa di conformita' a tali atti, determinati d'intesa con le Province autonome, non potendo avere, del resto, altro effetto che di riattivare le procedure di intesa al fine di addivenire a un pronto adeguamento). Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. m, quarta e quinta proposizione, della L. 4 giugno 1991, n. 186.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte