Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 38/92 I. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE CONCERNENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN ORDINE ALL'ADEGUAMENTO DELLA POLITICA TARIFFARIA E DELLA DISCIPLINA CONTRIBUTIVA NEL SETTORE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 38/92 I. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - EMANAZIONE DI DIRETTIVE CONCERNENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN ORDINE ALL'ADEGUAMENTO DELLA POLITICA TARIFFARIA E DELLA DISCIPLINA CONTRIBUTIVA NEL SETTORE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione del potere del CIPET di emanare direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina dei contributi nel settore rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, non lede le competenze spettanti alle Province autonome, atteso il carattere di indicazioni tecnico-politiche o di suggerimenti connaturato alle suddette direttive e la possibilita' del Legislatore, e, rispettivamente, dell'Esecutivo, di valutare, nella loro incontestabile liberta' di apprezzamento, se e in che misura tradurre le proposte in leggi o regolamenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. g, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
La previsione del potere del CIPET di emanare direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina dei contributi nel settore rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, non lede le competenze spettanti alle Province autonome, atteso il carattere di indicazioni tecnico-politiche o di suggerimenti connaturato alle suddette direttive e la possibilita' del Legislatore, e, rispettivamente, dell'Esecutivo, di valutare, nella loro incontestabile liberta' di apprezzamento, se e in che misura tradurre le proposte in leggi o regolamenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. g, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte