Sentenza 38/1992 (ECLI:IT:COST:1992:38)
Massima numero 18021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18012  18013  18014  18015  18016  18017  18018  18019  18020


Titolo
SENT. 38/92 L. TRASPORTO - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO - FORMULAZIONE DI PROPOSTE CIRCA L'ATTIVITA' DI RICERCHE E STUDI DI ISTITUTI CON SPECIFICA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEL TRASPORTO - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere del CIPET di formulare proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA s.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto non solo non comporta vincoli, ma e' comunque diretto nei confronti di istituti non dipendenti dalle regioni o dalle province autonome, onde la sua previsione non e' lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. n, della L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte