Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2021; Decisione del
06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Sostegno della collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Sostegno della collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. Da un lato, la disposizione va ricondotta agli ambiti operativi e alle scansioni procedimentali delineati dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 14 del 2017, come anche alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell'accordo raggiunto il 24 gennaio 2018. Da un altro lato, la stipula di tali intese o accordi in materia di sicurezza integrata deve, per sua natura, ritenersi facoltativa per l'autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie esigenze organizzative e strumentali. La disposizione impugnata assume pertanto un valore programmatico, che non denota alcuna capacità lesiva delle competenze statali, perché essa non determina alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'autonomo esercizio dei compiti delle autorità statali preposte alla cura dell'ordine pubblico e della sicurezza. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021, n. 177 del 2020 e n. 208 del 2018).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. Da un lato, la disposizione va ricondotta agli ambiti operativi e alle scansioni procedimentali delineati dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 14 del 2017, come anche alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell'accordo raggiunto il 24 gennaio 2018. Da un altro lato, la stipula di tali intese o accordi in materia di sicurezza integrata deve, per sua natura, ritenersi facoltativa per l'autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie esigenze organizzative e strumentali. La disposizione impugnata assume pertanto un valore programmatico, che non denota alcuna capacità lesiva delle competenze statali, perché essa non determina alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'autonomo esercizio dei compiti delle autorità statali preposte alla cura dell'ordine pubblico e della sicurezza. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021, n. 177 del 2020 e n. 208 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte