Sentenza 39/1992 (ECLI:IT:COST:1992:39)
Massima numero 18087
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18088


Titolo
SENT. 39/92 A. REGIONE SICILIA - TRASPORTI - ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI - AVOCAZIONE, CON CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI, DEI RELATIVI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI PRECEDENTE NORMA DELLA LEGGE DI BILANCIO - REIEZIONE.

Testo
La legge di bilancio, conformemente alla sua natura di documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate e di uscite, e non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel bilancio di una entrata non puo' rilevare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione nei confronti di provvedimenti che ad essa si ricolleghino e deve percio' escludersi, nel caso in questione, la tardivita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio in relazione alla impugnata circolare dell'Assessorato per il turismo , le comunicazioni e i trasporti, della Regione Sicilia, argomentata sul presupposto della natura meramente esecutiva di essa rispetto alla legge del bilancio, a suo tempo non impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte