Sentenza 39/1992 (ECLI:IT:COST:1992:39)
Massima numero 18088
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18087


Titolo
SENT. 39/92 B. REGIONE SICILIA - TRASPORTI - ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI - AVOCAZIONE ALLA REGIONE, CON CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI, DEI RELATIVI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE RIVENDICATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ASSESSORIALE.

Testo
Con legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, si e' inteso creare un servizio unitario, destinato ad assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. L'esistenza di uno specifico interesse statale riguardo alla disciplina dell'attivita' di autotrasporto - che oltretutto si ricollega alla normativa comunitaria - secondo regole valide sull'intero territorio nazionale, non consente interferenze da parte della Regione Siciliana, il cui ambito di attribuzioni, come chiaramente enuncia l'art. 17 dello Statuto regionale, e' limitato alle comunicazioni e trasporti regionali. Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e va quindi annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31 dicembre 1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte