Sentenza 40/1992 (ECLI:IT:COST:1992:40)
Massima numero 17898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Titolo
SENT. 40/92 C. BANCA - CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO E ALLE OPERE PUBBLICHE - LEGGE STATALE DI REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE AL MINISTRO DEL TESORO E ALLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DI NORME DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E DI ATTUAZIONE DELLO STESSO, SUL PRESUPPOSTO, DIMOSTRATOSI INSUSSISTENTE, DELLA APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 40/92 C. BANCA - CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO E ALLE OPERE PUBBLICHE - LEGGE STATALE DI REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE AL MINISTRO DEL TESORO E ALLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DI NORME DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E DI ATTUAZIONE DELLO STESSO, SUL PRESUPPOSTO, DIMOSTRATOSI INSUSSISTENTE, DELLA APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Ne' dal contesto della legge statale 6 giugno 1991, n. 175 - che pone una nuova disciplina generale per l'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - ne' dalle singole norme della stessa, oggetto della impugnativa della Regione Trentino-Alto Adige (art. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, 25, primo comma) - che attribuiscono in via esclusiva al Ministro del Tesoro e alla Banca d'Italia, sugli enti preposti a tale esercizio, specifici poteri di autorizzazione, approvazione e controllo - ne' dal quadro complessivo della legislazione statale e regionale in materia, e' dato desumere, riguardo all'applicabilita' di tali norme nel territorio della Regione, quella esplicita volonta' dello Stato (ved. massima B), in presenza della quale esse dovrebbero riconoscersi senza dubbio lesive delle competenze spettanti alla ricorrente (ved. massima A), ma senza la quale il principio di conservazione (ved. ancora massima B) non consente che siano dichiarate illegittime. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175, sollevate in riferimento agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.).
Ne' dal contesto della legge statale 6 giugno 1991, n. 175 - che pone una nuova disciplina generale per l'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - ne' dalle singole norme della stessa, oggetto della impugnativa della Regione Trentino-Alto Adige (art. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, 25, primo comma) - che attribuiscono in via esclusiva al Ministro del Tesoro e alla Banca d'Italia, sugli enti preposti a tale esercizio, specifici poteri di autorizzazione, approvazione e controllo - ne' dal quadro complessivo della legislazione statale e regionale in materia, e' dato desumere, riguardo all'applicabilita' di tali norme nel territorio della Regione, quella esplicita volonta' dello Stato (ved. massima B), in presenza della quale esse dovrebbero riconoscersi senza dubbio lesive delle competenze spettanti alla ricorrente (ved. massima A), ma senza la quale il principio di conservazione (ved. ancora massima B) non consente che siano dichiarate illegittime. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175, sollevate in riferimento agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 234
art. 3
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 234
art. 3
co. 3