Sentenza 41/1992 (ECLI:IT:COST:1992:41)
Massima numero 18037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/92 PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE STABILITA EX L. N. 516/1982 - MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DI TALE DISCIPLINA AI SENSI DELLE NORME DI COORDINAMENTO, ANCHE SE IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL NUOVO CODICE - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 41/92 PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE STABILITA EX L. N. 516/1982 - MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DI TALE DISCIPLINA AI SENSI DELLE NORME DI COORDINAMENTO, ANCHE SE IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL NUOVO CODICE - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non risulta, ne' dal tenore letterale della direttiva 12 della legge delega al codice di procedura penale, ne' dai relativi lavori preparatori, un indirizzo rivolto a stabilire, nell'emanando codice i criteri per il riparto della competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, e a determinare l'abrogazione di preesistenti norme della legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati reati in deroga alle norme del codice previgente. Peraltro detti criteri non costituiscono nemmeno espressione di un principio ispiratore essenziale del nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera di leggi speciali. Ne', infine, puo' ritenersi che l'emanazione del nuovo codice abbia fatto di per se' venir meno le ragioni che avevano indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Non risulta, ne' dal tenore letterale della direttiva 12 della legge delega al codice di procedura penale, ne' dai relativi lavori preparatori, un indirizzo rivolto a stabilire, nell'emanando codice i criteri per il riparto della competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, e a determinare l'abrogazione di preesistenti norme della legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati reati in deroga alle norme del codice previgente. Peraltro detti criteri non costituiscono nemmeno espressione di un principio ispiratore essenziale del nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera di leggi speciali. Ne', infine, puo' ritenersi che l'emanazione del nuovo codice abbia fatto di per se' venir meno le ragioni che avevano indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 12