Sentenza 42/1992 (ECLI:IT:COST:1992:42)
Massima numero 18099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18096  18097


Titolo
SENT. 42/92 C. I.R.PE.F. - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA DELLE QUOTE CORRISPONDENTI A PERIODI E SERVIZI RISCATTATI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FISCALE RISPETTO ALL'INDENNITA' DI BUONUSCITA CONNESSA CON IL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DAL LAVORATORE ED AI CAPITALI PERCEPITI IN BASE A CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - ESCLUSIONE - DIVERSITA' E CONSEGUENTE NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI REGOLATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai fini dell'imposizione fiscale la quota dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. afferente ai periodi di tempo e di attivita', cui non corrisponde la prestazione di servizio, riscattati dal dipendente statale a domanda, mediante l'erogazione di un contributo a proprio totale carico, in base all'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, assume una propria fisionomia, che non la rende comparabile ne' all'indennita' di buonuscita connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio, ne' ai capitali percepiti in base ai contratti di assicurazione sulla vita: quanto alla prima, perche' non e' correlata ad un rapporto previdenziale automatico, connesso alla prestazione di un servizio effettivamente reso all'interessato, ne' e' caratterizzata da un meccanismo contributivo istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore e al prestatore di lavoro; quanto ai secondi, perche' non si ricollega ad alcuna situazione negoziale imputabile agli interessati, contraddistinta dalla proporzionalita' tra premio e rischio, secondo criteri che rapportano il capitale assicurato al premio corrisposto, in base al calcolo di probabilita' dell'evento. Pertanto la diversita' del regime impositivo applicabile alle quote suddette, rispetto a quelli vigenti per i capitali percepiti in base a contratti di assicurazione sulla vita, nonche' - anche per effetto delle sentenze di illegittimita' pronunciate al riguardo dalla Corte costituzionale - per le indennita' di buonuscita nelle altre su descritte ipotesi, e' il risultato di una valutazione non irrazionale del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', che non comporta violazione dell'art. 53 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte