Sentenza 43/1992 (ECLI:IT:COST:1992:43)
Massima numero 18032
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/92. SANITA' PUBBLICA - NOMINE DI COMMISSARI STRAORDINARI PRESSO LE U.S.L. - PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE TOSCANA ADOTTATI IN SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI - EMANAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI IN BASE A NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - NON SPETTANZA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI.
SENT. 43/92. SANITA' PUBBLICA - NOMINE DI COMMISSARI STRAORDINARI PRESSO LE U.S.L. - PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE TOSCANA ADOTTATI IN SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI - EMANAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI IN BASE A NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - NON SPETTANZA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI.
Testo
Secondo il principio applicato dalla Corte in occasione di precedente sentenza, dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma settimo e ottavo, del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, nelle materie di competenza regionale poteri sostitutivi possono essere attribuiti solo ad organi di governo, tra i quali non rientrano i Commissari governativi presso le regioni a statuto ordinario. Conseguentemente, sono illegittimi i provvedimenti di Commissari di governo presso dette regioni adottati ai sensi di tale norma, in quanto emanati da autorita' sprovvista di potere. Non spetta quindi al Commissario del Governo presso la Regione Toscana di nominare i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali, in sostituzione degli organi regionali e pertanto sono annullati i provvedimenti dallo stesso in tal senso adottati, prot. 4.14.14/5-907/91 del 26 giugno 1991. - S. n. 386/1991.
Secondo il principio applicato dalla Corte in occasione di precedente sentenza, dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma settimo e ottavo, del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, nelle materie di competenza regionale poteri sostitutivi possono essere attribuiti solo ad organi di governo, tra i quali non rientrano i Commissari governativi presso le regioni a statuto ordinario. Conseguentemente, sono illegittimi i provvedimenti di Commissari di governo presso dette regioni adottati ai sensi di tale norma, in quanto emanati da autorita' sprovvista di potere. Non spetta quindi al Commissario del Governo presso la Regione Toscana di nominare i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali, in sostituzione degli organi regionali e pertanto sono annullati i provvedimenti dallo stesso in tal senso adottati, prot. 4.14.14/5-907/91 del 26 giugno 1991. - S. n. 386/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/02/1991
n. 35
art. 0
legge 04/04/1991
n. 111
art. 0