Sentenza 44/1992 (ECLI:IT:COST:1992:44)
Massima numero 18078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18077


Titolo
SENT. 44/92 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - IMPOSTA DI CONGUAGLIO SUGLI UTILI DISTRIBUITI AI SOCI - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ESCLUSIONE DEGLI UTILI ATTRIBUITI AI TITOLARI DELLE AZIONI AL PORTATORE, MA NON DEGLI UTILI ATTRIBUITI AI SOCI NON RESIDENTI - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE FRA AZIONISTI, NONCHE' FRA SOCIETA' CON SOCI NON RESIDENTI E SOCIETA' CON SOCI RESIDENTI, CON DUPLICAZIONE DI IMPOSTA - QUESTIONE SUSCETTIBILE DI DIVERSE POSSIBILI SOLUZIONI E PERCIO' DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La disciplina dell'imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista a carico della societa' dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, introduce quale correttivo un meccanismo compensativo in forza del quale la determinazione della base imponibile per il calcolo della maggiorazione di conguaglio deve essere depurata degli utili attribuiti ai titolari delle azioni di risparmio al portatore, in quanto questi sono attributari di un credito d'imposta in concreto non utilizzabile, perche' l'imposta e' in via definitiva soddisfatta con la ritenuta alla fonte; analogo correttivo non e' invece previsto per l'ipotesi in cui i soci percettori dei dividendi siano non residenti, ancorche' anch'essi assolvano definitivamente il loro obbligo tributario verso il fisco italiano, con la ritenuta d'imposta nella misura di legge: peraltro, ove anche la diversita' di trattamento fosse apprezzabile in termini di costituzionalita' e richiedesse un intervento correttivo, questo sarebbe precluso alla Corte e rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore perche' il problema implica una pluralita' di soluzioni possibili, potendo il legislatore intervenire, per correggere il meccanismo, sul piano dell'imposta personale sulla societa' ovvero su quello diverso dell'imposta personale sul socio, sempre che non ritenga, nella sua discrezionalita', di privilegiare, attraverso lo strumento del trattato, gli aspetti di diritto internazionale della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte