Sentenza 45/1992 (ECLI:IT:COST:1992:45)
Massima numero 18029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/01/1992;  Decisione del  22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 45/92. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA, MINACCIA ED INGIURIA - CONFIGURABILITA' DI TALE REATO ANCHE SE COMMESSO PER CAUSE ESTRANEE AL SERVIZIO ED ALLA DISCIPLINA MILITARE, MA ALLA PRESENZA DI MILITARI RIUNITI PER SERVIZIO - APPLICABILITA' PER CIO' SOLO DEL PIU' SEVERO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALLA SPECIALE NORMATIVA PREVISTA PER I REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA' DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicabilita' del reato speciale di insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro le persone tra militari, di cui agli artt. 222 e segg. c.p.m.p., per il solo fatto di avere agito per cause estranee al servizio militare ma alla presenza di piu' militari riuniti per servizio, e' giustificata dalla circostanza che in siffatte condizioni e' dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare idonea a giustificare un trattamento penale piu' severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore. La norma di cui all'impugnato art. 199 c.p.m.p. trova percio' razionale fondamento nelle esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della disciplina speciale, sicche' essa non puo' dirsi in contraddizione con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze Armate; ne' puo' ritenersi violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in esame, per la sua inerenza ad effettive esigenze di disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di differenziazione sia rispetto ai reati militari contro la persona, sia rispetto al comune delitto di oltraggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p.,in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, u.c., Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte