Ordinanza 47/1992 (ECLI:IT:COST:1992:47)
Massima numero 17956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/01/1992; Decisione del
22/01/1992
Deposito del 05/02/1992; Pubblicazione in G. U. 12/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 47/92. PROCESSO PENALE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI DARE AL FATTO, NEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, UNA DEFINIZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA ENUNCIATA NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, O MODIFICATA NEL CORSO DELL'UDIENZA - CONSEGUENTE DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE OLTRE I TERMINI DELLA STRETTA SOGGEZIONE ALLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA.
ORD. 47/92. PROCESSO PENALE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI DARE AL FATTO, NEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, UNA DEFINIZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA ENUNCIATA NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, O MODIFICATA NEL CORSO DELL'UDIENZA - CONSEGUENTE DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE OLTRE I TERMINI DELLA STRETTA SOGGEZIONE ALLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, non avendo il G.I.P. rimettente chiarito, nel caso, ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata in sostituzione di quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (concussione), ne' se, nella specie, a seguito della modifica dell'art. 357 cod.pen., introdotta con l. 26 aprile 1990, n. 86, ritenga di dover escludere per l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) oltre alla qualifica di pubblico ufficiale anche quella di incaricato di pubblico servizio, nel solo qual ultimo caso vi sarebbe mutamento del titolo del reato.
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, non avendo il G.I.P. rimettente chiarito, nel caso, ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata in sostituzione di quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (concussione), ne' se, nella specie, a seguito della modifica dell'art. 357 cod.pen., introdotta con l. 26 aprile 1990, n. 86, ritenga di dover escludere per l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) oltre alla qualifica di pubblico ufficiale anche quella di incaricato di pubblico servizio, nel solo qual ultimo caso vi sarebbe mutamento del titolo del reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte