Sentenza 49/1992 (ECLI:IT:COST:1992:49)
Massima numero 18076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/02/1992;  Decisione del  03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/92. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LAVORO DEL DETENUTO IN STABILIMENTI CARCERARI - DETERMINAZIONE DELLA MERCEDE - RIDUZIONE DI TRE DECIMI DA VERSARSI (NON PIU' ALLA CASSA PER IL SOCCORSO ALLE VITTIME DEI DELITTI MA) AD ENTI LOCALI E REGIONI - IMPOSIZIONE AI DETENUTI DI UN ONERE CHE DEVE GRAVARE SULL'INTERA COLLETTIVITA' - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non puo' piu' porsi a carico dei detenuti una riduzione della mercede corrisposta per il loro lavoro, qual'e' quella prevista, nella misura di tre decimi, dall'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986) dopo che, in seguito alla soppressione, nel 1978, della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti, il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 ha previsto, dal 31 marzo 1979, il versamento delle ritenute in questione - in precedenza corrisposte interamente alla Cassa - attraverso il Ministero del tesoro, a enti portatori di interessi plurimi (Comuni, Province, Regioni) per essere utilizzate non per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime di azioni delittuose ma per generiche finalita' di beneficenza pubblica. Si tratta infatti di un onere che, non avendo piu' fondamento, per la mutata destinazione, nel dovere di solidarieta' dei detenuti verso le vittime dei delitti, deve gravare sull'intera collettivita' e non solo sui detenuti che lavorano. Pertanto, per l'irrazionale ingiustificata discriminazione che ne consegue, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i detti detenuti e gli altri cittadini - assorbita l'altra censura, riguardante l'art. 53 Cost. - l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, va dichiarato illegittimo, in parte qua.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte