Sentenza 50/1992 (ECLI:IT:COST:1992:50)
Massima numero 17907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 50/92 A. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - DEROGA AL REGIME GENERALE DELLA RESPONSABILITA' "EX CONTRACTU" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 50/92 A. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE L'IMPORTO DEL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - DEROGA AL REGIME GENERALE DELLA RESPONSABILITA' "EX CONTRACTU" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilita' piena, prevedono il pagamento di una mera indennita' in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilita' di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilita' 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione e' quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia e' invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
Le norme che, esonerando l'Amministrazione da responsabilita' piena, prevedono il pagamento di una mera indennita' in caso di manomissione o mancato recapito della posta raccomandata, non violano il principio di eguaglianza, in quanto la natura contrattuale e fondamentalmente privatistica del rapporto tra Amministrazione e utenti non esclude la possibilita' di una disciplina speciale limitativa dell'ordinaria responsabilita' 'ex' art. 1218 cod. civ., in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi, ed in quanto l'esiguo ammontare dell'indennizzo (conforme, peraltro, alla convenzione postale universale) corrisponde al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione e' quella di mezzo di prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione della corrispondenza e non quella (estranea alla causa del contratto e consentita solo a rischio e pericolo dell'utente) di mezzo di trasporto di carte-valore a legittimazione nominale, alla cui garanzia e' invece preordinato, verso adeguato corrispettivo, il servizio di assicurazione convenzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli art. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). - V. S. n. 1104/1988; per il diverso caso in cui il mittente (Banca d'Italia) sia legalmente tenuta ad usare la forma della corrispondenza raccomandata, v. S. n. 303/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte