Sentenza 50/1992 (ECLI:IT:COST:1992:50)
Massima numero 17909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 50/92 C. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE IL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER IL FATTO DANNOSO DEI SUOI DIPENDENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 50/92 C. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - MANCATO RECAPITO O MANOMISSIONE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE - INDENNIZZO PARI A DIECI VOLTE IL "DIRITTO" FISSO DI RACCOMANDAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER IL FATTO DANNOSO DEI SUOI DIPENDENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di incostituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 28 Cost., sul rilievo che l'Amministrazione postale, per effetto della disposizione impugnata, e' esonerata da responsabilita' piena per i danni derivanti da manomissione o mancato recapito di posta raccomandata pure nell'ipotesi che esse dipendano da fatto criminoso dei suoi dipendenti, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente formulato una autonoma questione riferita a tale caso specifico e non risultando in alcun modo che di esso si tratti nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 28 Cost.).
La questione di incostituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 28 Cost., sul rilievo che l'Amministrazione postale, per effetto della disposizione impugnata, e' esonerata da responsabilita' piena per i danni derivanti da manomissione o mancato recapito di posta raccomandata pure nell'ipotesi che esse dipendano da fatto criminoso dei suoi dipendenti, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente formulato una autonoma questione riferita a tale caso specifico e non risultando in alcun modo che di esso si tratti nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 6, 28, 48 e 93, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento all'art. 28 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte