Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2021; Decisione del
06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Veneto - Possibile impiego di istituti di vigilanza e di associazioni di volontariato, per l'affiancamento e il supporto alla polizia locale e per servizi per conto terzi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in relazione all'elenco delle attività riservate alle associazioni del terzo settore - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione.
Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Veneto - Possibile impiego di istituti di vigilanza e di associazioni di volontariato, per l'affiancamento e il supporto alla polizia locale e per servizi per conto terzi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in relazione all'elenco delle attività riservate alle associazioni del terzo settore - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per il mancato raggiungimento della soglia minima di chiarezza e di completezza della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 5 del cod. terzo settore, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi. Il ricorrente si limita ad asserire il contrasto della disposizione impugnata con le norme del codice del terzo settore (e, segnatamente, con l'art. 5, che elenca le attività di interesse generale che gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale), senza addurre ragioni quanto alla consistenza del vizio lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del richiamo a tale parametro interposto in relazione all'ambito disciplinato dalla normativa in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021, n. 52 del 2021 e n. 42 del 2021).
È dichiarata inammissibile, per il mancato raggiungimento della soglia minima di chiarezza e di completezza della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 5 del cod. terzo settore, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi. Il ricorrente si limita ad asserire il contrasto della disposizione impugnata con le norme del codice del terzo settore (e, segnatamente, con l'art. 5, che elenca le attività di interesse generale che gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale), senza addurre ragioni quanto alla consistenza del vizio lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del richiamo a tale parametro interposto in relazione all'ambito disciplinato dalla normativa in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021, n. 52 del 2021 e n. 42 del 2021).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/07/2017
n. 117
art. 5