Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  03/02/1992;  Decisione del  03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  18057  18061  18062  18066  18068  18069  18070


Titolo
SENT. 51/92 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - PREVISTA POSSIBILITA', IN NORME DI DECRETI DELEGATI, DI TRASMISSIONE, DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA AGLI UFFICI DELLE IMPOSTE, DI DATI, ACQUISITI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO, COPERTI DA SEGRETO BANCARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PRESUNTA PERPLESSITA' DELLA ORDINANZA DI RINVIO IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE E NON CONFIGURABILITA' DEL VIZIO DENUNCIATO - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni, di identico contenuto, dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463) in base alle quali la Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e, rispettivamente, delle imposte sui redditi, "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio di poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria", sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in base all'assunto che le deroghe da esse consentite alla tutela del segreto bancario eccedessero i limiti stabiliti in proposito dall'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata sul presupposto che, qualora la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, rimarrebbe comunque l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di non trattenere per se' le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di accoglimento della questione, infatti, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia, impegnati nelle indagini penali, di comunicare all'autorita' giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilita' della ulteriore trasmissione delle stesse all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Del pari respinte debbono essere le ulteriori eccezioni di inammissibilita', formulate a loro volta su una solo presunta perplessita' della ordinanza di rinvio riguardo alla interpretazione delle norme impugnate, e sull'inesatto rilievo che queste si riferissero esclusivamente al segreto istruttorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10  n. 12