Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 51/92 B. BANCA - SEGRETO BANCARIO (GARANZIA DEL) - FINALITA' E FONDAMENTO - LIMITI POSTI DA PRINCIPI COSTITUZIONALI - CONSEGUENZE.
SENT. 51/92 B. BANCA - SEGRETO BANCARIO (GARANZIA DEL) - FINALITA' E FONDAMENTO - LIMITI POSTI DA PRINCIPI COSTITUZIONALI - CONSEGUENZE.
Testo
Al dovere del segreto bancario, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, ne', men che meno, un diritto della personalita', poiche' la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari e' direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione di cio', il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il quale, in tale valutazione, e' tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' e di giustizia sociale che gli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attivita' economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta', primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benche' minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati. - Sulla inapplicabilita' del paradigma di garanzia dei diritti di liberta' personale ai valori inerenti alle istituzioni economiche e agli interessi patrimoniali: S. nn. 55/1968 e 22/1971.
Al dovere del segreto bancario, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, ne', men che meno, un diritto della personalita', poiche' la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari e' direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione di cio', il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il quale, in tale valutazione, e' tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' e di giustizia sociale che gli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attivita' economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta', primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benche' minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati. - Sulla inapplicabilita' del paradigma di garanzia dei diritti di liberta' personale ai valori inerenti alle istituzioni economiche e agli interessi patrimoniali: S. nn. 55/1968 e 22/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte