Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 51/92 D. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTI - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA DI FRONTE AL SEGRETO BANCARIO - PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - CONTENUTO EFFETTIVO.
SENT. 51/92 D. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTI - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA DI FRONTE AL SEGRETO BANCARIO - PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - CONTENUTO EFFETTIVO.
Testo
La direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la quale il legislatore delegato e' tenuto a provvedere alla "introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti", dovendo essere interpretata (v. massime B e C) in armonia con la Costituzione, non puo' essere vista come diretta a riconoscere un principio del "segreto bancario" di fronte al quale gli interventi dell'autorita' pubblica volti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati con "deroghe eccezionali" e persino "sospette", tanto da esigere determinazioni tassative e limitate ai casi di maggiore gravita', ne' dunque essere intesa come norma restrittiva dei poteri di accertamento dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto piu' che, quando fa riferimento alle "ipotesi di particolare gravita'" che legittimerebbero l'accesso degli uffici finanziari ai dati riservati custoditi nelle banche, non puo' non ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito tributario per evasione. In definitiva, percio', la direttiva in questione vincola il legislatore delegato a conformare i rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli clienti, tenuti riservati dalle banche, purche' si tratti di ipotesi e di modalita' prestabilite dalla legge.
La direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la quale il legislatore delegato e' tenuto a provvedere alla "introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti", dovendo essere interpretata (v. massime B e C) in armonia con la Costituzione, non puo' essere vista come diretta a riconoscere un principio del "segreto bancario" di fronte al quale gli interventi dell'autorita' pubblica volti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati con "deroghe eccezionali" e persino "sospette", tanto da esigere determinazioni tassative e limitate ai casi di maggiore gravita', ne' dunque essere intesa come norma restrittiva dei poteri di accertamento dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto piu' che, quando fa riferimento alle "ipotesi di particolare gravita'" che legittimerebbero l'accesso degli uffici finanziari ai dati riservati custoditi nelle banche, non puo' non ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito tributario per evasione. In definitiva, percio', la direttiva in questione vincola il legislatore delegato a conformare i rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli clienti, tenuti riservati dalle banche, purche' si tratti di ipotesi e di modalita' prestabilite dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte