Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 51/92 F. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA DI FRONTE AL SEGRETO BANCARIO - NORME DETTATE IN MATERIA DAL LEGISLATORE DELEGATO PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - PARTICOLARITA'.
SENT. 51/92 F. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA DI FRONTE AL SEGRETO BANCARIO - NORME DETTATE IN MATERIA DAL LEGISLATORE DELEGATO PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - PARTICOLARITA'.
Testo
Gli art. 5 bis e 35, nei testi introdotti, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (che peraltro risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, punto 2, lett. e) e punto 1, lett. h)) hanno predeterminato - l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e l'altro in relazione alle imposte sui redditi - i fatti o gli indizi (omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici finanziari, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. L'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente dagli artt. 7 e 2 del gia' menzionato d.P.R. n. 463 del 1982, abilitando la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme sul segreto istruttorio, ad utilizzare e trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'impugnato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria, prevedono invece una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito.
Gli art. 5 bis e 35, nei testi introdotti, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (che peraltro risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, punto 2, lett. e) e punto 1, lett. h)) hanno predeterminato - l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e l'altro in relazione alle imposte sui redditi - i fatti o gli indizi (omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici finanziari, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. L'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente dagli artt. 7 e 2 del gia' menzionato d.P.R. n. 463 del 1982, abilitando la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme sul segreto istruttorio, ad utilizzare e trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'impugnato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria, prevedono invece una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte