Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 51/92 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - TRASMISSIBILITA' IN BASE A NORME DI LEGGI DELEGATE, DI DATI COPERTI DA SEGRETO BANCARIO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI RIGUARDO AL SEGRETO BANCARIO NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 51/92 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - TRASMISSIBILITA' IN BASE A NORME DI LEGGI DELEGATE, DI DATI COPERTI DA SEGRETO BANCARIO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI RIGUARDO AL SEGRETO BANCARIO NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La trasmissibilita' dei dati coperti da segreto bancario da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria, prevista, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, rispettivamente, dall'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, e successive modifiche, non e' in contrasto con la direttiva, in materia di segreto bancario, dell'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. Al riguardo infatti, posto che il significato sostanziale di tale direttiva (ved. massima D) e' quello di sottoporre i poteri di accertamento degli uffici tributari al principio di legalita', in modo che non possano esercitarsi arbitrariamente e indiscriminatamente, e' decisivo che l'accesso ai dati riservati cui si riferiscono le disposizioni in questione e' sottoposto a condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le quali anzi, proprio perche' attengono alla persecuzione dei reati sono definite, in conformita' al principio di riserva assoluta di legge stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., persino in modo piu' preciso e garantistico rispetto a quelle stabilite (v. massima F) dagli artt, 51 bis e 35 delle medesime leggi, per l'accertamento degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte. Ne' rileva in contrario che, a differenza di queste (v. ancora massima F), nelle disposizioni in questione manchi una predeterminazione delle ipotesi legittimanti l'accesso ai dati riservati e che l'unico limite espressamente stabilito all'attivita' della polizia giudiziaria sia costituito dall'autorizzazione del giudice inquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in connessione con l'art. 10, n. 12, legge 9 ottobre 1971, n. 825.)
La trasmissibilita' dei dati coperti da segreto bancario da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria, prevista, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, rispettivamente, dall'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, e successive modifiche, non e' in contrasto con la direttiva, in materia di segreto bancario, dell'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. Al riguardo infatti, posto che il significato sostanziale di tale direttiva (ved. massima D) e' quello di sottoporre i poteri di accertamento degli uffici tributari al principio di legalita', in modo che non possano esercitarsi arbitrariamente e indiscriminatamente, e' decisivo che l'accesso ai dati riservati cui si riferiscono le disposizioni in questione e' sottoposto a condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le quali anzi, proprio perche' attengono alla persecuzione dei reati sono definite, in conformita' al principio di riserva assoluta di legge stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., persino in modo piu' preciso e garantistico rispetto a quelle stabilite (v. massima F) dagli artt, 51 bis e 35 delle medesime leggi, per l'accertamento degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte. Ne' rileva in contrario che, a differenza di queste (v. ancora massima F), nelle disposizioni in questione manchi una predeterminazione delle ipotesi legittimanti l'accesso ai dati riservati e che l'unico limite espressamente stabilito all'attivita' della polizia giudiziaria sia costituito dall'autorizzazione del giudice inquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in connessione con l'art. 10, n. 12, legge 9 ottobre 1971, n. 825.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10 n. 12