Sentenza 51/1992 (ECLI:IT:COST:1992:51)
Massima numero 18070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
SENT. 51/92 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - TRASMISSIBILITA' DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DATI COPERTI DA SEGRETO BANCARIO - LIMITI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FINALITA'.
SENT. 51/92 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) E IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI - TRASMISSIBILITA' DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DATI COPERTI DA SEGRETO BANCARIO - LIMITI DERIVANTI DALLE ESIGENZE DI SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FINALITA'.
Testo
La possibilita', per la polizia giudiziaria, di trasmettere agli uffici delle imposte, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, in base agli art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dati coperti dal segreto bancario, pur non incontrando ostacoli, per il bilanciamento dei valori costituzionali (ved. massime B e D), nei valori collegati al dovere di riserbo su cui il segreto bancario si fonda, trova tuttavia un limite nella imprescindibile esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio agli interessi protetti con il segreto istruttorio. La previa autorizzazione del giudice, richiesta al riguardo, e che e' appunto diretta a regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria penale e quella tributaria, e' infatti espressamente giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della indagine penale e di tutelare i diritti della persona che ad essa e' sottoposta.
La possibilita', per la polizia giudiziaria, di trasmettere agli uffici delle imposte, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, in base agli art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dati coperti dal segreto bancario, pur non incontrando ostacoli, per il bilanciamento dei valori costituzionali (ved. massime B e D), nei valori collegati al dovere di riserbo su cui il segreto bancario si fonda, trova tuttavia un limite nella imprescindibile esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio agli interessi protetti con il segreto istruttorio. La previa autorizzazione del giudice, richiesta al riguardo, e che e' appunto diretta a regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria penale e quella tributaria, e' infatti espressamente giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della indagine penale e di tutelare i diritti della persona che ad essa e' sottoposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte