Sentenza 52/1992 (ECLI:IT:COST:1992:52)
Massima numero 17905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
17906
Titolo
SENT. 52/92 A. SANITA' PUBBLICA - DONAZIONE DI SANGUE - DIRITTO DEL DONATORE AD UNA GIORNATA DI RIPOSO E ALLA RETRIBUZIONE - MANCATA PREVISIONE DELL'ACCREDITO DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA INTERVENUTA NORMATIVA IN MATERIA, PRIVA DI CARATTERE RETROATTIVO, CHE, INVECE, RICONOSCE TALE DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 52/92 A. SANITA' PUBBLICA - DONAZIONE DI SANGUE - DIRITTO DEL DONATORE AD UNA GIORNATA DI RIPOSO E ALLA RETRIBUZIONE - MANCATA PREVISIONE DELL'ACCREDITO DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA INTERVENUTA NORMATIVA IN MATERIA, PRIVA DI CARATTERE RETROATTIVO, CHE, INVECE, RICONOSCE TALE DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Al fine di favorire la donazione di sangue - caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarieta' umana e utilita' sociale - la l. 13 luglio 1967, n. 584, ha inteso non porre al riguardo ostacoli o impedimenti di ordine economico, per cui deve logicamente ritenersi che il legislatore, nel prevedere a favore del donatore la giornata di riposo e la retribuzione - rimborsabile al datore di lavoro da parte dell'istituto assicuratore - non abbia assolutamente voluto che il donatore stesso subisse un pregiudizio per mancato accredito dei contributi previdenziali, il cui diritto ha espressamente riconosciuto con la successiva legge 4 maggio 1990, n. 107 (art. 13), priva di efficacia retroattiva. Stante peraltro che la donazione di sangue e' equiparabile alla malattia, per l'indebolimento psico-fisico prodotto nel soggetto, nella specie possono trovare applicazione le norme che prevedono a carico dell'istituto assicuratore - risarcito poi dallo Stato (art. 3, l. n. 584 del 1967) in attuazione del principio di salidarieta' (v. massima B) - la contribuzione figurativa in caso di malattia (art. 56 r.d.l. n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36, l. n. 160 del 1975). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, denunziati in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).
Al fine di favorire la donazione di sangue - caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarieta' umana e utilita' sociale - la l. 13 luglio 1967, n. 584, ha inteso non porre al riguardo ostacoli o impedimenti di ordine economico, per cui deve logicamente ritenersi che il legislatore, nel prevedere a favore del donatore la giornata di riposo e la retribuzione - rimborsabile al datore di lavoro da parte dell'istituto assicuratore - non abbia assolutamente voluto che il donatore stesso subisse un pregiudizio per mancato accredito dei contributi previdenziali, il cui diritto ha espressamente riconosciuto con la successiva legge 4 maggio 1990, n. 107 (art. 13), priva di efficacia retroattiva. Stante peraltro che la donazione di sangue e' equiparabile alla malattia, per l'indebolimento psico-fisico prodotto nel soggetto, nella specie possono trovare applicazione le norme che prevedono a carico dell'istituto assicuratore - risarcito poi dallo Stato (art. 3, l. n. 584 del 1967) in attuazione del principio di salidarieta' (v. massima B) - la contribuzione figurativa in caso di malattia (art. 56 r.d.l. n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36, l. n. 160 del 1975). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, denunziati in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte