Ordinanza 54/1992 (ECLI:IT:COST:1992:54)
Massima numero 17931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/02/1992;  Decisione del  03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 54/92. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVA NORMATIVA, DI POSSIBILE RILEVANZA DOPO LA DISCUSSIONE E PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - CONSEGUENZE - RINVIO A NUOVO RUOLO - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione, di norme che possono essere ritenute rilevanti nella controversia, comporta la necessita' che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio affermato nel giudizio promosso con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti di disposizioni, dell'art. 4 della legge 14 giugno 1960, n. 158, e del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 in materia di tariffe delle tasse sulle concessioni regionali, in seguito all'emanazione del decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte