Ordinanza 57/1992 (ECLI:IT:COST:1992:57)
Massima numero 18034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
18035
Titolo
ORD. 57/92 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA NON IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 57/92 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA NON IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'art. 38, secondo comma, Cost., impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza. Non e' percio' in contrasto con tale precetto l'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1 ottobre 1974 di restare in servizio fino al settantesimo anno di eta', per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282/1991, 440/1991.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'art. 38, secondo comma, Cost., impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza. Non e' percio' in contrasto con tale precetto l'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1 ottobre 1974 di restare in servizio fino al settantesimo anno di eta', per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282/1991, 440/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte