Ordinanza 57/1992 (ECLI:IT:COST:1992:57)
Massima numero 18035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
18034
Titolo
ORD. 57/92 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA NON IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE BENEFICI PENSIONISTICI COSI' COME STABILITO PER LO STESSO PERSONALE, SE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 57/92 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA NON IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE BENEFICI PENSIONISTICI COSI' COME STABILITO PER LO STESSO PERSONALE, SE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il riconoscimento, da parte dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, del diritto di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' per conseguire un trattamento di quiescenza in misura piu' favorevole, soltanto al personale della scuola che alla data del 1 ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, costituisce una deroga transitoria alla regola - che per i pubblici dipendenti, pur in presenza di varie eccezioni, resta tuttora tale - della fissazione del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto la mancata estensione di tale disciplina al personale della scuola non in servizio alla data suddetta - cui e' consentito di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' al solo fine di raggiungere il minimo della pensione - non potendo considerarsi frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale od arbitraria, non viola il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1977, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 207/1986, 444/1990, 490/1991, 491/1991.
Il riconoscimento, da parte dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, del diritto di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' per conseguire un trattamento di quiescenza in misura piu' favorevole, soltanto al personale della scuola che alla data del 1 ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, costituisce una deroga transitoria alla regola - che per i pubblici dipendenti, pur in presenza di varie eccezioni, resta tuttora tale - della fissazione del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto la mancata estensione di tale disciplina al personale della scuola non in servizio alla data suddetta - cui e' consentito di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' al solo fine di raggiungere il minimo della pensione - non potendo considerarsi frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale od arbitraria, non viola il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1977, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 207/1986, 444/1990, 490/1991, 491/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte