Ordinanza 58/1992 (ECLI:IT:COST:1992:58)
Massima numero 17959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 58/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDURA DI OBLAZIONE - ISTANZA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA SUBORDINAZIONE AL CONSENSO VINCOLANTE DEL P.M. - SUPPOSTA IMPOSSIBILITA' DI RINNOVARE TALE ISTANZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 58/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDURA DI OBLAZIONE - ISTANZA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA SUBORDINAZIONE AL CONSENSO VINCOLANTE DEL P.M. - SUPPOSTA IMPOSSIBILITA' DI RINNOVARE TALE ISTANZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo' - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, puo' essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo' - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, puo' essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte