Ordinanza 60/1992 (ECLI:IT:COST:1992:60)
Massima numero 17962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 60/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: VERSO L'I.N.A.I.L. PER RENDITA VITALIZIA) - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA' PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 156 DEL 1991 - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA DI TALI CREDITI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. PER ALTRI CREDITI PECUNIARI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 60/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: VERSO L'I.N.A.I.L. PER RENDITA VITALIZIA) - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA' PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 156 DEL 1991 - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA DI TALI CREDITI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. PER ALTRI CREDITI PECUNIARI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte