Ordinanza 61/1992 (ECLI:IT:COST:1992:61)
Massima numero 17916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  17917  17918


Titolo
ORD. 61/92 A. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE PROPOSTE CON RITO MONITORIO DAGLI ENTI ASSICURATIVI CONTRO I DATORI DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'inapplicabilita' dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria e' giustificata da identica 'ratio', sia per le controversie promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, che per le controversie promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto esclude la sospensione dei termini anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali). - nello stesso senso, su identica questione, O. n. 61/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte