Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/07/2021;  Decisione del  06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44082  44083  44084  44085  44086  44088  44089  44090  44091  44092  44093


Titolo
Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Veneto - Promozione, da parte della Giunta regionale, della collaborazione con le associazioni di volontariato per favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento tra le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore, nonché violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di sussidiarietà orizzontale - Contraddittorietà dell'argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l), e 118, quarto comma, Cost., dell'art. 18 della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative rivolte a una pluralità di obiettivi indicati. Il ricorrente, senza operarne alcuna graduazione, pone alla base dei propri motivi di impugnazione assunti contraddittori. Tale andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus lamentato, perché esso formula una censura - la mancata estensione dell'ambito di operatività della disposizione in esame a tutti gli enti del terzo settore - che smentisce la stessa premessa da cui muove il ricorrente, vale a dire l'illegittimità del coinvolgimento nelle attività in parola delle associazioni di cittadini. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 135 del 2017, n. 325 del 2010, n. 297 del 2009 e n. 206 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/06/2020  n. 24  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 4

Altri parametri e norme interposte