Ordinanza 61/1992 (ECLI:IT:COST:1992:61)
Massima numero 17917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:  17916  17918


Titolo
ORD. 61/92 B. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE PROPOSTE CON RITO MONITORIO DAGLI ENTI ASSICURATIVI CONTRO I DATORI DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLE FERIE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali, rispetto ai quali non e' pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi pevidenziali). - S. n. 255/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte