Ordinanza 61/1992 (ECLI:IT:COST:1992:61)
Massima numero 17918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Titolo
ORD. 61/92 C. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE PROPOSTE CON RITO MONITORIO DAGLI ENTI ASSICURATORI CONTRO I DATORI DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLE FERIE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 61/92 C. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA PREVIDENZIALE PROPOSTE CON RITO MONITORIO DAGLI ENTI ASSICURATORI CONTRO I DATORI DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLE FERIE DEGLI OPERATORI GIUDIZIARI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusione dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale per alcune controversie (nella specie, quelle previdenziali), non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod.civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi previdenziali).
L'esclusione dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale per alcune controversie (nella specie, quelle previdenziali), non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod.civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi previdenziali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte