Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18080  18130  18131  18132  18145  18146  18147  18148


Titolo
SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

Altri parametri e norme interposte