Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).
L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
Costituzione
art.
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte